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11/10/2015 - Primo piano e Cronaca

TESO -TONERO: FINE CAUSA !! MA CASO SIIT DI BIBIONE "APERTO" ?

SENTENZE: Dopo il Tribunale di Venezia c'č il Giudice di Pace di Portogruaro...

11 Ottobre 2015


 

"QUESTIONE SIIT" BIBIONE

 

La Legge fa il suo corso...

 

Credevo che dopo la Sentenza di Febbraio 2015 del Tribunale di Venezia (clicca qui), che respingeva le richieste risarcitorie di Moreno Teso nei confronti dell’architetto Fabio Tonero a seguito delle dichiarazione ritenute diffamatorie nei suoi confronti su quella che è stata agli atti definita “Questione SIIT”, la vicenda legale fosse finita, ma non era così.

Quella era la causa civile, mentre su un altro binario andava aventi quella penale, ora conclusasi dopo la Sentenza di Giugno 2015 del Giudice di Pace di Portogruaro, per avvenuta prescrizione dei reati ascritti… (clicca qui)

Ma l'architetto Tonero mi ha specificato che ha chiesto e ottenuto una aggiunta che recita: “in subordine non doversi a procedere per mancanza dell’elemento oggettivo del reato”.

Dunque se è finita la causa infinita tra Moreno Teso e Fabio Tonero, pare invece sia ancora “aperta” la vicenda SIIT di Bibione, in quanto ci sarebbe un Esposto depositato presso i Carabinieri, ma altri particolari per il momento non sono riuscito a sapere…

Intanto ecco sotto la Sentenza del Giudice di Pace di Portogruaro che vale la pena di leggere…

 

G.B.


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Giudice di Pace di Portogruaro, dotto Alessio D'ANDREA, alla pubblica udienza del giorno 08 giugno 2015 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa penale promossa nei confronti di

TONERO Fabio, nato il 19.12.1934 a Cormons (GO), residente in Via Lira-Bibione, nr. 117 - San Michele al Tagliamento (VE), con l'avvocato Alvise Cecchinato del Foro di Pordenone, difensore di iducia,

 

LIBERO - PRESENTE

IMPUTATO

 

del reato p. e p. dagli artt. 595 del Codice Penale, perché, inviando una relazione scritta di 60 pagine e intitolata: "La questione SIIT", e nello specifico fatta pervenire ad una pluralità di soggetti, tra cui il Sindaco del Comune di San Michele al Tagliamento, la Procura Regionale della Corte dei Conti, nonché per conoscenza al Presidente della Giunta Regionale del Veneto, al Presidente del Consiglio Regionale del Veneto ed al Presidente della Provincia di ' Venezia, offendeva gravemente la reputazione della p.o Sig. Teso Moreno, Consigliere Comunale all'epoca dei fatti, affermando, tra l'altro, all'interno di tale missiva e nella allegata relazione afferente una complessa vicenda urbanistica riguardante le "Terme di Bibione": "inerzia di colui che nel 1991, con una segnalazione alla Magistratura, diede di fatto il via all'indagine che si concluse con la confisca dell'area; il riferimento è allo stesso consigliere comunale, ora regionale, Moreno Teso, il quale nel 2002, dato atto  che l'Amm.ne Comunale nona aveva ancora, provveduto a trascrivere la sentenza definitiva di confisca presso i Pubblici Registri Immobiliari, inviò dal mio studio una missiva con la quale minacciava di inoltrare tutta la documentazione alla Procura della Repubblica ed alla Corte dei Conti. Nel 2007, a fronte di nuovi sviluppi sulla questione, lo invitai a dar seguito a quella sua del 2002. Non vi fu riscontro”; ed inoltre, a pagina 22 della predetta missiva, si dà atto di una trattativa commerciale intercorsa tra la Società "Euroedile S.a.s.", della quale era soci a la p.o. e la "ITI S.pA", che diverrà successivamente parte interessata alla vicenda di lottizzazione facendo così intendere che l'inattività del Consigliere Teso, era finalizzata e connessa ad un interesse privato del medesimo ed ancora a pagina 58 si stigmatizza i comportamento della p.o.: ex Consigliere Comunale Moreno Teso", da sempre conosciuto come "Cavallo di razza" che all'improvviso non fa più sentire la sua voce.

In Bibione di San Michele al Tagliamento (VE), commesso in data prossima e successiva al 25.07.2008 (Competenza ex art. 9 co. 2° c.p.p.).

 

Conclusioni delle parti.

P.M. non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione, in subordine non doversi procedere per mancanza dell'elemento oggettivo del reato.

La difesa dell'imputato si associa.

 


 

MOTIVAZIONE

 

La sentenza viene redatta in forma abbreviata ex art. 32, quarto comma, d. Ig.vo 274 del 2000.

L'imputato -incensurato- veniva tratto a giudizio per rispondere del reato in rubrica indicato, con decreto di citazione a giudizio di data 7.11.2011 con prima udienza aI4.2.20I3, per fatti asseritamente avvenuti il 25.7.2008.

Il procuratore dell'imputato depositava memoria difensiva in cui insisteva per una declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Moreno teso, persona offesa, era regolarmente notificato presso l'eletto domicilio nello studio dell'Avvocato Antonio Forza, il 21.4.2015, ma nessuno era oggi presente.

Alla odierna udienza, preso atto che alcuna remissione era stata perfezionata, che il PM depositava originaria richiesta di archiviazione di data 14.10.2010 del PM di Venezia

Dr. Carlo Mastelloni, e successiva reiezione dell'archiviazione di data 1.3.2012, sentite le parti le si invitava alla discussione, in esito alla quale, concludevano come sopra riportato, si pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo riprodotto in calce alla presente motivazione.

Il termine massimo di prescrizione per il delitto contestato è di 6 anni, in base all'attuale disposizione degli arti. 157 ss c.p. che sono norme più-favorevoli per il reo ex art. 2 comma 4 cp anche rispetto al testo di tali norme pre vigenti rispetto all'epoca dei fatti: ma il predetto termine, in assenza di cause di sospensione del corso della prescrizione -il primo atto nei confronti dell'imputato è stato verbale di identificazione ed elezione di domicilio di data 9.10.2014 a cura dei Carabinieri della stazione di Bibione, è maturato al 25.7.20014 sicché, va dichiarata immediatamente il non doversi procedere nei confronti dell'imputato per estinzione del reato per intervenuta prescrizione. P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Portogruaro visti gli articoli 129 e 531 C.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di TONERO Fabio in ordine ai reati a lui ascritti per essersi gli stessi estinti per intervenuta prescrizione ex art. 157 ss C.P. Motivazione giorni 15.

Portogruaro, 8 giugno 2015

                                                                       Il Giudice di Pace 

                                                                     Dr. Alessio D’Andrea

 


 

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