4 Ottobre 2017
NOTA Ringrazio il Consigliere comunale di Maggioranza Pier Mario Fantin per questo interessante e utile aggiornamento di una querelle che era finita anche nei media locali.
G.B.
Comune di San Michele al Tagliamento
Comunicato stampa
Gentile Sig. Battiston
Per giusta e rispettosa informazione ai Cittadini di San Michele al Tagliamento ed ai suoi lettori, Le inoltro risposta integrale pervenuta da Prefettura di Venezia in seguito a segnalazione inviata dal Consigliere Vizzon relativamente a richiesta formulata da una parte dei Consiglieri di minoranza per la “convocazione straordinaria del Consiglio Comunale “ come previsto dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
Come si può evincere chiaramente da risposta pervenuta (clicca qui), non è stato leso nessun diritto dei Consiglieri richiedenti bensì si è trattato di una mera necessità tecnica al fine di consentire agli uffici competenti di completare l'istruttoria oltre al fatto che già un Consiglio Comunale era previsto in data 29.09.17 e cioè alcuni giorni dopo il termine previsto per la convocazione del Consiglio straordinario richiesto.
Capisco e non critico l'azione di una parte delle minoranze, ma vista la complessità del procedimento relativo alla partecipazione del Comune in Bibione Spiaggia Srl e in considerazione del fatto che comunque entro il 30.09.2017 c'era l'obbligo da parte del Comune stesso, di effettuare una revisione straordinaria delle partecipazioni dell'ente ex art. 24 D.Lgs. 175/2016, probabilmente l'uso del buon senso avrebbe suggerito altro.
Cordiali Saluti
San Michele al Tagliamento 04.10.2017
Consigliere Comunale
Pier Mario Fantin
Prefettura di Venezia
Proc. n. 1132 /2017/Area II
AI Sig. Consigliere Giorgio Vizzon
p.c. AI Sig. Sindaco del Comune di
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale - poteri sostitutivi del Prefetto ex art. 39 del T.U.E.L.
Si fa riferimento alla nota del 16/9/2017, con la quale la S.V. ha chiesto l'intervento del Prefetto, ai sensi del comma 5 art. 39, del T.U.E.L, per una convocazione del Consiglio Comunale richiesta da un quinto dei consiglieri alla quale è stato ottemperato con la fissazione della riunione del Consiglio nove giorni dopo il termine previsto dal comma 2 dell'art. 39 citato.
AI riguardo si rappresenta che non sussistono i presupposti per un intervento prefettizio dal momento che i poteri sostitutivi del Prefetto, che prevedono una prima diffida ad ottemperare e la successiva eventuale convocazione a carico del medesimo debbono intendersi attivabili nel caso vi sia inerzia o un prolungato e reiterato rinvio o un espresso diniego e non per rimediare a un ritardo di modesta entità ampiamente giustificato dal Sindaco con la necessità di consentire agli uffici competenti di completare l'istruttoria.
p. IL PREFETTO
IL VICE PREFETTO VICARIO
(Sebastiano Cento)
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