12 marzo 2016
ANNONE VENETO
LA VARIANTE URBANISTICA
DI SOLO "INTERESSE" ?
Per la Minoranza si sono fatti gli interessi di un Assessore,
e la Maggioranza “risponde” con una Circolare di Zaia !
Da Annone Veneto così commenta il consigliere Elio Verona:
“Finalmente ieri sera, il nostro Assessore alle finanze Tallon Claudio, con una Maggioranza consigliare risicata (6 Consiglieri su 12 + Sindaco), ha raggiunto l'obiettivo di ridursi l'IMU del terreno di sua proprietà. COMPLIMENTI!!!!!! Ora aspettiamo l'approvazione del Bilancio di previsione per capire dove andrà a pescare i 40 mila euro che mancheranno nel capitolo della spesa corrente.” Poi la Lettera al Prefetto... (clicca qui)
Ma il sindaco Ada Toffolon, in un Comunicato stampa (clicca qui) afferma che se la Minoranza fosse stata presente in Consiglio Comunale, avrebbe appreso della recente Circolare del presidente Luca Zaia che tratta delle “varianti verdi” con chiarimenti precisi, denominata "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali". (clicca qui)
Dunque due pareri e opinioni diametralmente opposti per una area contesa (clicca qui) che rischia di portare tutti davanti ad un Giudice per dire chi ha ragione, ma alla fine della contesa, chi ci avrà rimesso davvero ? A voi la risposta…
G.B.
Comune di Annone Veneto
Comunicato stampa
Il Consiglio comunale di Annone Veneto ha approvato la Variante al Piano degli Interventi – più nota come “variante verde” (ai sensi della L. R. 4/ 2015), che ha dato ai Comuni la possibilità di procedere alla riclassificazione di aree edificabili su richiesta dei cittadini.
Sono pervenute 13 richieste, che sono state oggetto di valutazione da parte della commissione urbanistica, onde accertare quali ricadute abbia la retrocessione dell’edificabilità sull’ambiente, sulle infrastrutture e sulle aree limitrofe, nonché in termini economici e di finanza locale.
Le richieste che hanno avuto un parere favorevole da parte della commissione urbanistica e quindi ritenute accoglibili – sulla base dei criteri individuati dall’Amministrazione Comunale - sono 10. Si tratta di aree non ancora urbanizzate, destinate a residenza, commercio e servizi.
Il quadro socio - economico è cambiato e di conseguenza le dinamiche insediative, d’altra parte gli obiettivi di contenimento dell’uso del suolo sono tra i fondamenti della legge regionale che sta alla base di questa variante e della circolare interpretativa, a firma Luca Zaia, emanata lo scorso febbraio, circolare che conferma le scelte e i criteri che l’Amministrazione Comunale si era data e che erano stati ribaditi in Commissione urbanistica lo scorso novembre.
La Minoranza non ha partecipato alla riunione del Consiglio Comunale, confermando quanto già espresso nel precedente Consiglio (14.01.2016).
Spiace, perché avrebbero potuto acquisire nuovi elementi, desunti dalla circolare regionale, che confermano la bontà della scelta fatta dall’Amministrazione.
Si allega circolare Presidente Giunta regionale n° 1 dell’ 11 febbraio 2016.
.
Il Sindaco
Ada Toffolon
12.03.2016
Annone Veneto, lì 11 marzo 2016
AI Sig. PREFETTO della Città
Metropolitana di VENEZIA
PEC: protocollo.pretve@pec.interno.it
AI sig. SINDACO del comune di
ANNONE VENETO
AI SEGRETARIO del comune di
ANNONE VENETO
Oggetto:
Riunione del Consiglio Comunale dell'll marzo 2016 - ore 20,30.
I sottoscritti Consiglieri Comunali della "Lista Uniti per il Paese", in riferimento al punto 3 dell'O.del G. del Consiglio Comunale di Annone Veneto (VE), convocato con nota prot. 2083 del 03 u.s. avente per oggetto "variante al piano degli interventi n. 1 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2015 - adozione", ribadiscono quanto già anticipato nella riunione del 14 gennaio 2016, ossia:
a) Il provvedimento ha come unico scopo quello di rendere inedificabili 17 ettari di terreno previsti dal vigente PRG comunale, esclusivamente per esentarli dall’IMU - non esistono altre motivazioni.
b) Questo provvedimento comporterà una riduzione delle entrate nelle casse comunali stimato in circa 40 mila euro.
c) Questa INUTILE variante urbanistica, rivolta a favorire solamente i pochi fortunati proprietari terrieri che ne hanno fatto richiesta, graverà sul bilancio comunale di tutti gli Annonesi per € 20.300.80 di sola progettazione.
d) Per quanto riguarda il comparto D2/n-l, che sta particolarmente a cuore al nostro Assessore alle finanze Claudio Tallon, il quale dal 29 luglio 2014 (due soli mesi dopo l'insediamento di questa Amministrazione Comunale) persevera ostinatamente l'intento di declassare il proprio terreno, riteniamo che lo stesso non possa essere stralciato e reso inedificabile per le seguenti considerazioni.
1) Il comparto D2n-1 in questione comprende anche un'area di circa 2.300 mq. di proprietà Zanchetta, già attrezzata a parcheggia che, quindi, deve conservare tale destinazione.
2) Accogliendo lo stralcio di entrambi i comparti D2/n-1 e D2n-4 si verrebbe a creare una sorte di monopolio per l'unica area rimasta, interamente di proprietà Zanchetta, che deve conservare la destinazione "commerciale".
3) l 'area ricadente all'interno del comparto D2/n-1, confinante con l'area già urbanizzata di proprietà Zanchetta, ha destinazione "pioppetto, seminativo, incolto produttivo" e la Commissione Tecnica Provinciale ha già classificato l'intera area
privo di elementi di pregio dal punto di visto naturalistico - ambientale.
4) Il comparto D2/ n-1 è formato da piccoli appezzamenti di terreno che appartengono a diversi proprietari e quindi non costituisce un fondo rustico funzionale dal punto di vista economico-produttivo.
5) lo stesso comparto confina con un'area già attrezzata, nella quale insistono degli insediamenti commerciali ben avviati e quindi vocata ad ospitare nuove strutture che potrebbero favorire l'insediamento di piccole attività artigianali (pasticceri, calzolai, sarti, falegnami, ecc.) che stanno tornando di moda, contribuendo al superamento di questa pesante stagnazione dell'economia locale.
Per le ragioni sopra esposte, non volendo diventare complici di un provvedimento che riteniamo essere inficiato da interessi privati e illegittimo sotto l'aspetto contabile, in quanto ha come unico obiettivo certo la riduzione delle entrate fiscali (lMU), senza prevedere una minore spesa nelle voci del bilancio comunale, constatato che per l'anno in corso è vietato aumentare i tributi, confermiamo quanto già anticipato nella precedente riunione la non partecipazione alla riunione del c.c. del 11.03.2016.
Chiediamo che il presente documento venga allegato alla deliberazione che verrà adottata.
Cordiali saluti
Nicoletta Bondi - Giada Paludetto - Giovanni Trevisan - Elio Verona
Circolare del Presidente della Giunta Regionale
(n. 1 del 11 febbraio 2016)
Legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali". Chiarimenti in merito all'articolo 7.
Indirizzata ai Signori Sindaci dei Comuni del Veneto; ai Signori Presidenti delle Amministrazioni Provinciali del Veneto; e, p.c. all'ANCI Veneto; all'Unione Province del Veneto
- Loro Sedi -
Premesse
Il Consiglio regionale del Veneto con la legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 ha apportato alcune innovazioni alla disciplina delle varianti urbanistiche.
In particolare, l'Articolo 7
della nuova Legge introduce le cosiddette "varianti verdi" che consentono ai Comuni di operare, su proposta dei cittadini interessati, la restituzione all'uso agricolo o naturale dei suoli interessati, attraverso la loro riclassificazione urbanistica, in sintonia con gli obiettivi di contenere il consumo di suolo e di invertire il processo di urbanizzazione del territorio, già fatti propri dall'amministrazione regionale nel corso della precedente legislatura e perseguiti con determinazione anche >la quella in corso.
La norma anticipa dunque le finalità di una legge organica in materia sollecitando, con un primo e temporaneo "rimedio" (rappresentato per l'appunto dalle varianti verdi), l'adesione dei Comuni a politiche urbanistiche più attente alla riorganizzazione e alla riqualificazione del tessuto insediativo esistente - conformemente a quanto previsto dall'articolo 2 della LR n. 11/2004 - nelle more di un intervento legislativo più sistematico ed efficace.
Tenuto conto di questi obiettivi generali, le proposte di riclassificazione avanzate dai proprietari interessati sono valutate dalle amministrazioni comunali, che le possono accogliere attraverso la nuova tipologia di variante urbanistica introdotta dalla LR n. 4/2015, ammessa anche in assenza di PAT.
Tra le conseguenze dirette dell'eventuale riclassificazione vi può essere, evidentemente, anche quella di un significativo sgravio dell'imposizione fiscale immobiliare a carico dei proprietari dei suoli interessati, a fronte della rinuncia volontaria ai diritti acquisiti. Ancorché tale effetto non sia esplicitamente richiamato nella norma in commento, esso fa certamente parte delle ragioni pratiche - la cosiddetta ratio - della norma, come peraltro è emerso nel dibattito avvenuto in sede di esame della legge da parte del Consiglio Regionale.
Art. 7 - Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili
1. Entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, i comuni pubblicano nell'albo pretorio, anche con modalità an-fine, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" , un avviso con il quale invitano gli aventi titolo, che abbiano interesse, a presentare entro i successivi sessanta giorni la richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese in edificabili.
2. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento, valuta le istanze e, qualora ritenga le stesse coerenti con le finalità di contenimento del consumo del suolo, le accoglie mediante approvazione di apposita variante al piano degli interventi (PI) secondo la procedura di cui all'articolo 18, commi da 2 a 6, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" ovvero, in assenza del piano di assetto del territorio (PA T), di variante al piano regolatore generale (PRG) con la procedura prevista dai commi 6 e 7 dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni.
3. La variante di cui al presente articolo non influisce sul dimensionamento del PAT e sul calcolo della superficie agricola utilizzata…
(Circolare Regione Veneto - Continua... clicca qui)
ARTICOLI IN ARCHIVIO...
|
16/01/2016 - Comune e Territorio |
|
Annone: Vicesindaco mette "Ko tecnico" l'ex Sindaco su revoche Odg
|
|