31 Agosto 2017
San Michele al Tagliamento
Revisione straordinaria delle partecipate
in Bibione Spiaggia Srl
Le Minoranze compatte hanno richiesto la Convocazione straordinaria del Consiglio comunale di San Michele al Tagliamento (*) per decidere sulle sorti dell'azienda più importante del territorio, la Bibione Spiaggia.
Il tema trattato è di fondamentale importanza, bisognerebbe decidere di dismettere le quote sociali possedute dall'ente locale.
Con l'entrata in vigore del c.d. "Codice delle partecipate - D. Lgs. n. 175/2016" ci sarebbe poco da fare poichè le partecipazioni possedute dal Comune di San Michele al Tagliamento che ammontano al 30% del capitale sociale della Bibione Spiaggia non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 commi 1 e 2 del D. Lgs n. 175/2016 e non soddisferebbero i requisiti di cui al successivo all'art. 5 per cui andrebbero alienate.
Per contro, ammesso e non concesso che ciò si potesse realizzare, il mantenimento della partecipazione del Comune in Bibione Spiaggia imporrebbe eventualmente nuove regole, come l'applicazione della disciplina sugli appalti pubblici e sulla trasparenza amministrativa che di fatto renderebbe l'azienda meno versatile al mercato turistico.
Un passaggio delicatissimo che l'Amministrazione comunale deve affrontare entro il prossimo 30 settembre, termine ultimo per adottare il provvedimento di ricognizione.
Il Sindaco Pasqualino Codognotto non potrà procrastinare la decisione in quanto, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti, il socio pubblico non potrebbe più esercitare i "diritti sociali" nei confronti della Bibione Spiaggia e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima sarebbe liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter comma 2 e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del codice civile. Inoltre sarebbe inibita la partecipazione del Sindaco all'assemblea ordinaria e straordinaria della Bibione Spiaggia.
Insomma un passaggio cruciale per il futura della Bibione Spiaggia.
I CONSIGLIERI COMUNALI
Giorgio Vizzon
Emiliano Teso
Luca Tollon
Elena Morando
Comune di San Michele al Tagliamento
AL SIGNOR SINDACO
-SEDE-
OGGETTO: Richiesta di Convocazione del Consiglio comunale.
l sottoscritti Consiglieri comunali,
VISTO l'art. 39 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'art. 31 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale:
CHIEDONO
la convocazione straordinaria del Consiglio comunale con il seguente Ordine del giorno:
"Bibione Spiaggia Srl. - Revisione straordinaria delle partecipazioni" (art. 24 D.Lgs., 19/081201 7 Il. 175 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica)
Si allegano Relazione illustrativa (*) e relativa proposta di deliberazione trasmessa ai sensi dell'art. 20 comma 3 del predetto Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
Cordiali saluti.
San Michele al Tagliamento lì. 30.08.2017
I CONSIGLIERI COMUNALI
Giorgio Vizzon
Emiliano Teso
Luca Tollon
Elena Morando
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il Comune di San Michele al Tagliamento detiene il 30% delle quote del capitale sociale della Bibione Spiaggia S.r.l. con sede in San Michele al Tagliamento (VE) via del Mare n. 2, REA n. VE-241083, CF n. 02798770273.
Tale diretta partecipazione pubblica determina in toto l’applicazione del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).
Annualmente le amministrazioni pubbliche devono, con proprio provvedimento, effettuare un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
Entro il 30 settembre 2017 il Comune di San Michele al Tagliamento deve effettuare la ricognizione delle partecipazioni possedute in Bibione Spiaggia Srl, individuando se devono essere alienate o meno.
A tal fine viene redatta la proposta di deliberazione consiliare con l’ipotesi di revisione straordinaria delle partecipazioni in Bibione Spiaggia Srl che prevede l’alienazione delle quote poiché non ricorrono i presupposti e i requisiti di cui all’art. 4 comma 1 e 2 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175.
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