"CASO PADOVESE"
COME SI E' ARRIVATI
AL RICORSO AL TAR
LE SPIEGAZIONI: Il ricorso al TAR è stato deciso dal Circolo PD di Portogruaro in una riunione collegiale in cui era stato invitato ad assistere anche l’ex Candidato sindaco Stefano Santandrea, in quanto era arrivata una segnalazione che metteva in dubbio la regolarità dell’assegnazione della nomina a Consigliere comunale di Graziano Padovese e pertanto si è convenuto che se c'e' anche solo un dubbio di errore nella procedura elettorale di assegnazione dei seggi è giusto far chiarezza per senso di giustizia.
Mi è stato confermato che non è “contro” Padovese, e che di esempi di ricorsi di questo tipo nei Comuni ce ne sono moltissimi, è giusto che chi si sente danneggiato chieda una verifica, e la Lista ha il dovere di procedere per senso di responsabilità e tutela verso i propri Candidati consiglieri che la compongono, lo avrebbe fatto anche Padovese se fosse toccato a lui, ne sono convinti al PD e non c’è niente da gridare allo scandalo.
Mi è stato anche precisato che prima di diramare il Comunicato stampa (clicca qui) del ricorso al TAR (Formalmente ancora non eseguito/spedito) si sono incontrati con Graziano Padovese per comunicarglielo (ore 20 - 20,30 circa e alle 21,10 spedito/pubblicato via mail) e questo lo posso confermare perché verificato personalmente.
Detto questo, sotto trovate il “testo tecnico” su cui si sono basati e fatto riferimento al PD, da dire che in rete ci sono Sentenze del TAR discordanti sull’argomento che è certamente complesso e spesso interpretativo, sull’aspetto politico ognuno può pensarla come crede, di certo è stata un’azione che ha sorpreso molti, e non è detto che il ricorso venga accolto, qui è stata un’azione dovuta, per dirla come si sente spesso in televisione, ma forse non l’hanno spiegato nei tempi e nei modi giusti…
G.B.
LE MOTIVAZIONI TECNICHE:
Alle ultime elezioni del sindaco e del consiglio comunale di Portogruaro si sono presentati i seguenti candidati sindaco, appoggiati dalle rispettive liste collegate:
• Stefano Santandrea, con le liste Articolo Uno, Partito Democratico, Città per l’Uomo, Per Stefano Santandrea e Tutta un’altra Portogruaro;
• Graziano Padovese, con le liste Città del Lemene e Sette Frazioni in Comune;
• Ennio Vit, con la lista Candidati Civici;
• Maria Teresa Senatore, con le liste Senatore Sindaco, Liberi Insieme, Forza Italia Berlusconi per Senatore Sindaco e Giorgia Meloni Senatore Sindaco;
• Florio Favero, con le liste Destra Lemene, Lega Liga Veneta Salvini, Lista Rambuschi, Forza Portogruaro, Lista Toffolo e Portogruaro Futura Chiandotto.
All’esito del primo turno, sono stati ammessi al ballottaggio i candidati Santandrea e Favero.
Nell’intervallo fra i due turni, le liste già collegate a Padovese si sono apparentate con Santandrea, mentre quelle già collegate con Senatore si sono apparentate a Favero.
Al turno di ballottaggio è risultato eletto Florio Favero.
L’Ufficio centrale, dopo aver proclamato sindaco eletto Favero, ha proceduto alla ripartizione dei seggi, stilando la graduatoria secondo il metodo d’Hondt e attribuendo così 10 seggi alla maggioranza del sindaco eletto e 6 seggi alla minoranza (tale ripartizione appare corretta e non è oggetto di contestazione); in particolare, nei 6 seggi della minoranza sono stati attribuiti 4 seggi alla lista Partito Democratico e 1 seggio ciascuna alle liste Città per l’Uomo e Per Stefano Santandrea.
Poiché 1 seggio della minoranza spettava al candidato sindaco sconfitto al ballottaggio, tale seggio è stato detratto da quelli attribuiti alla lista Partito Democratico (dato che l’ultimo dei 6 quozienti apparteneva a quest’ultima).
La minoranza consiliare sarebbe dunque risultata composta dal candidato sindaco non eletto Santandrea, da 3 candidati consiglieri della lista Partito Democratico, da 1 candidato consigliere dalla lista Città per l’Uomo e da 1 candidato consigliere per la lista Per Stefano Santandrea.
Sennonché, l’Ufficio centrale ha successivamente provveduto ad attribuire un seggio al candidato sindaco non ammesso al ballottaggio Padovese, nonostante nessuna delle due liste a lui collegata avesse conseguito un quoziente compreso nei primi 16 (nell’ambito della ripartizione di minoranza, il primo quoziente della lista Città del Lemene si posiziona addirittura al 9° posto; il solo modo per consentire a Padovese un piazzamento migliore avrebbe dovuto comportare la considerazione del quoziente come rapportato a entrambe le sue liste originarie congiunte — ma tale metodica non potrebbe applicarsi poiché errata e non conforme a legge).
Si è detto “successivamente” perché in un primo momento l’Ufficio centrale aveva (correttamente) individuato i tre consiglieri spettanti alla lista Partito Democratico, tant’è vero che il nome del terzo consigliere eletto (Andrea Vindigni) appare cancellato con un tratto di penna.
L’art. 73, comma 11, TUEL dispone che «una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest’ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate».
In base a tale norma, non avendo le liste originariamente collegate a Padovese ottenuto neppure un seggio, a Padovese non sarebbe dovuto essere assegnato il seggio in contestazione.
Si noti che, nella ripartizione dei seggi della maggioranza, è stato sì attribuito un seggio alla candidata sindaco esclusa dal ballottaggio Senatore, ma detraendolo dal numero di quelli assegnati al gruppo di liste a lei collegate in primo turno.
Parrebbe, inoltre, che il presidente dell’Ufficio centrale abbia deciso per l’assegnazione del seggio a Padovese sull’assunto che questi, come candidato sindaco, al primo turno aveva comunque superato la soglia di sbarramento del 3% (ove ciò fosse effettivamente avvenuto, si tratterebbe comunque di un marchiano errore d’interpretazione, poiché la soglia del 3% è funzionale all’ammissione delle liste al riparto dei seggi ma non garantisce per ciò solo l’assegnazione di seggi ai candidati sindaco non eletti).
Tutto ciò, a non voler considerare il costante indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l’apparentamento comporta la “dissoluzione” delle coalizioni presentatesi al primo turno, per cui in ogni caso i candidati sindaco esclusi dal ballottaggio le cui liste abbiano effettuato l’apparentamento non potrebbero fruire della prededuzione del seggio di cui al ricordato art. 73, comma 11, TUEL.
È possibile dunque una diversa spiegazione che renda invece corretto l’operato dell’Ufficio centrale?
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