17 Novembre 2016 (Multe non valide se la strumentazione non è stata omologata...)
MOVIMENTO 5 STELLE
Condizoni per Multe con Autovelox...
Comunicato Stampa
San Donà, 16 Novembre - La notizia dell’annullamento di una multa in assenza della periodica revisione degli autovelox, conferma quanto già denunciato dal M5S in una mia recente interrogazione (clicca qui) a proposito della irregolarità di tali dispositivi, nel caso in cui l’accertamento venga effettuato in via automatica, senza la contestuale presenza delle forze di polizia.
Come noto, infatti, il Codice della Strada prevede la necessaria omologazione dei dispositivi o apparecchiature per l’accertamento delle violazioni, in assenza degli organi di polizia stradale, ovvero la loro approvazione per il funzionamento in modo completamente automatico.
Sebbene il Ministro Delrio non si sia ancora degnato di rispondere alla mia interrogazione, è arrivata proprio qualche giorno fa, una nota di “chiarimento” del Ministero, in cui il MIT ha sostanzialmente ammesso che nessun autovelox è attualmente omologato per rilevare e quindi sanzionare i trasgressori del Codice della Strada!
Deputata Movimento 5 Stelle
Arianna Spessotto
Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-09106
presentato da
SPESSOTTO Arianna
testo di
Giovedì 7 luglio 2016, seduta n. 649
SPESSOTTO, DE LORENZIS, LIUZZI, PAOLO NICOLÒ ROMANO, NICOLA BIANCHI, CARINELLI e DELL'ORCO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (cosiddetto «decreto Liberalizzazioni»), convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha previsto la progressiva de-materializzazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione R.C.A., e la loro sostituzione con sistemi elettronici o telematici, al fine di contrastare la contraffazione di tali contrassegni;
a decorrere dal 18 ottobre 2015, è quindi cessato l'obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno di assicurazione, recante il numero della targa e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza, che l'impresa di assicurazione consegnava all'assicurato unitamente al certificato di assicurazione, certificato che invece i conducenti dei veicoli devono continuare a portare con sé, per esibirli in sede di controllo;
con successivo decreto interministeriale, sono state definite le modalità di tale processo di de-materializzazione, fissandone la conclusione nel termine massimo di due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, adottato con decreto 9 agosto 2013 e pubblicato nella, Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 2013;
in particolare, il regolamento ha previsto che, entro i termini dettati dal successivo articolo 4, comma 1, lettera e), la corrispondenza dei dati relativi al veicolo con l'esistenza e la validità della copertura assicurativa obbligatoria, fossero verificati anche mediante il ricorso all'utilizzo dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
dalla lettura del combinato disposto dell'articolo 1, comma 597, della legge di stabilità n. 208 del 2015 – che ha aggiunto all'elenco delle violazioni che possono essere accertate con apparecchiature di rilevamento omologate o approvate anche la revisione obbligatoria dei veicoli, la violazione dell'obbligo dell'assicurazione dei veicoli e le violazioni della massa complessiva dei veicoli e dei rimorchi – e dell'articolo 201, comma 1, quater del codice della strada, si evince come la legittimità dell'utilizzo dei dispositivi automatici per le violazioni sopra richiamate sia condizionato all'esito positivo della procedura di omologazione o di approvazione da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità con il richiamato articolo 45, comma 6, del codice della strada;
il processo di de-materializzazione avrebbe dovuto articolarsi secondo alcune fasi che prevedevano, in particolare, la definizione e l'operabilità della struttura informatica del database costituente la banca dati, il trasferimento massivo alla banca dati, da parte direzione generale per la motorizzazione, delle informazioni contenute negli archivi istituiti presso l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania), la definizione e l'operabilità delle connessioni informatiche, nonché dei sistemi di accesso e trasmissione via web delle informazioni necessarie all'aggiornamento del database, da parte delle imprese di assicurazione;
inoltre, nel termine di diciotto mesi dalla entrata in vigore del regolamento in oggetto, la direzione generale per la motorizzazione doveva definire e rendere operativa la predisposizione della banca dati per garantire la possibilità di collegamento con i dispositivi, le apparecchiature ed i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada previsti dalle vigenti disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 285 del 1992, fatta salva l'eventuale adozione di un decreto interministeriale di definizione delle caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a distanza;
stando a quanto previsto dal regolamento recante norme per la progressiva de-materializzazione dei contrassegni di assicurazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dello sviluppo economico avrebbero altresì dovuto rendere noto, attraverso comunicazione fornita sui rispettivi siti web, lo stato di realizzazione del processo di de-materializzazione, e delle relative fasi di sperimentazione;
l'accertamento della violazione degli obblighi assicurativi delle polizze di responsabilità civile (RC) auto avviene attualmente attraverso il ricorso a un sistema di rilevazione denominato «Targa System» che effettua un controllo incrociato tra i database delle forze dell'ordine, dei Ministeri e dell'Agenzia delle entrate; tale sistema risulta però attualmente operativo solo su consultazione dei pubblici ufficiali, ad esempio nel corso di un posto di blocco, mentre non è ancora possibile il controllo automatico della copertura assicurativa delle vetture in circolazione, attraverso l'utilizzo delle telecamere già in uso per i dispositivi di autovelox, Tutor, Telepass e telecamere Ztl, in assenza della norma atta a omologare detti dispositivi anche per il controllo della RC auto;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha di recente emanato un parere (prot. 3311 del 3 giugno 2016) a firma del direttore generale ingegnere Dondolini dal quale si evince chiaramente che i controlli automatici, svolti delle forze di polizia stradale, per rilevare l'omessa revisione periodica del veicolo la mancata copertura assicurativa non sono attualmente omologati per dette rilevazioni in automatico, nonostante le previsioni di legge contenute nel decreto-legge liberalizzazioni;
il codice della strada prevede infatti la necessaria omologazione di dispositivi o apparecchiature per l'accertamento delle violazioni in assenza degli organi di polizia stradale, ovvero la loro approvazione per il funzionamento in modo completamente automatico;
per quanto di conoscenza degli interroganti, allo stato attuale non risulta approvato, ovvero omologato, alcun dispositivo funzionate in modalità automatica per l'accertamento della omessa revisione del veicolo circolante;
si rileva inoltre una presunta contraddizione in termini tra le diverse procedure di omologazione o approvazione dei dispositivi automatici in questione, previste dall'articolo 45, comma 6, del codice della strada – che rimanda al regolamento di esecuzione – e la disposizione normativa di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge n. 1 del 2012 convertito dalla legge n. 27 del 2012, che prevede una diversa procedura rispetto alla disciplina della materia a carattere generale dettata dal codice della strada;
inoltre, come conseguenza logica, non appare neppure regolare l'adozione della procedura adottata ai sensi dell'articolo 180 del codice della strada, che al comma 8 prevede: «Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, e dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti», in quanto, proprio per l'assenza di dispositivi automatici approvati come sopra accennato è possibile accertare la violazione di cui all'articolo 80 comma 14, solo ed esclusivamente attuando la procedura di accertamento con contestazione immediata, procedura questa necessaria per poi, a seconda delle situazioni, applicare l’iter dell'articolo 180, comma 8, sopracitato –:
se, alla luce dei rilievi esposti in premessa, i Ministri interrogati possano rendere noti i motivi dell'attuale mancata omologazione ed approvazione di qualsiasi dispositivo funzionante in modalità automatica per l'accertamento della omessa revisione dei veicoli circolanti e altresì chiarire quale sia la corretta procedura di omologazione e approvazione dei dispositivi automatici da utilizzarsi per il rilevamento delle violazioni di cui all'articolo 193 del codice della strada;
quali iniziative i Ministri interrogati intendano adottare alla luce delle osservazioni formulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel parere prot. 3311 del 3 giugno 2016 per sanare la presunta irregolarità della procedura adottata ai sensi dell'articolo 180, comma 8, del codice della strada, relativamente all'accertamento con contestazione immediata.
(5-09106)
(Fonte: Camera dei Deputati)
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